Nota MIUR prot. n. 1875 del 03.09.2015 – Esoneri e semiesoneri collaboratori vicari. Possibilità nomina docenti RELIGIONE CATTOLICA o docenti della scuola dell’INFANZIA

Nota dell'USR Veneto...

Data:
22 Settembre 2015

Nota dell’USR Veneto…

MIUR.AOODRVE.UFF.III/11641                                        Venezia, 16 settembre 2015

 

AI DIRIGENTI

UFFICI SCOLASTICI  TERRITORIALI

LORO SEDI

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE E ISTITUTI STATALI DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI

 

AI RAPPRESENTANTI REGIONALI

ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

 

 

 

 

Oggetto: Nota MIUR  prot. n. 1875 del 03.09.2015 – Esoneri e semiesoneri collaboratori vicari. Possibilità nomina docenti RELIGIONE CATTOLICA o docenti della scuola dell’INFANZIA.

 

Sono pervenuti a questo Ufficio  quesiti in merito alla possibilità di individuare per la funzione di collaboratore vicario, in presenza dei parametri fissati dall’art. 459 del T.U. n. 297/94, come modificato dall’art. 3 , comma 88, della  legge n. 350/2003, un docente di Religione Cattolica o un docente  della scuola dell’Infanzia, nei cui confronti disporre l’esonero o il semiesonero previsto dal predetto  articolo.

 

Nel merito si evidenzia che la nota MIUR n.1875 del 3.9.2015 autorizza l’applicazione  dell’art. 459 del T.U. 297/94 fino al completamento della fase C del piano di assunzioni  previsto dalla legge n. 107/2015.

 

Pertanto, fino alla conclusione  di detta fase, è possibile, per le istituzioni scolastiche, disporre gli esoneri dei collaboratori del dirigente, alle condizioni previste dal citato art. 459, nei confronti di qualsiasi docente facente parte dell’organico dell’istituto e quindi anche nei confronti dei docenti di Religione Cattolica  o dell’Infanzia.

 

Poiché i docenti di Religione Cattolica e i docenti della scuola dell’Infanzia non appartengono alle classi di concorso  o tipologie d’insegnamento per le quali sono possibili immissioni in ruolo nella citata fase C, il posto del docente esonerato rimarrà assegnato a personale non di ruolo individuato dall’Ufficio diocesano o, in caso di docente di scuola dell’infanzia, a supplente individuato dalle graduatorie d’istituto.

 

Si evidenzia infine che il posto corrispondente all’esonero, nelle ipotesi illustrate, dovrà essere detratto dal contingente dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica  interessata, che pertanto disporrà, per l’a.s. in corso, di un posto in meno per tale organico.

 

Si ritiene utile riportare testualmente i parametri  previsti dal citato art. 459 come modificato dall’art. 3, comma 88 della  legge 350/2003, per disporre l’esonero o il semiesonero del docente vicario (dal comma 2 al comma 5):

 

“1. ….Omissis….

 

“2. I docenti di scuola dell’infanzia ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.

 

 

3. I docenti di scuola media , di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi d’istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi .

 

Omissis…..”

 

Restando  a  disposizione per eventuali chiarimenti,  si inviano cordiali saluti.

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to  Daniela Beltrame

Ultimo aggiornamento

22 Settembre 2015, 11:55