Retrodatazione giuridica nella classe di concorso A043 per la scuola secondaria di primo grado
Decreto...
Data:
3 Maggio 2013
Decreto…
MIUR.AOOUSTBL Prot. 2804/C.1.b Belluno, 2 maggio 2013
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n.42 del 8/4/2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/10, con particolare riferimento all’art. 1, punto 5 del D.M. cit.
VISTO il proprio precedente decreto prot. 11524/C.7.c del28/07/2009 e successive rettifiche ed integrazioni per i diversi ordini di istruzione, con il quale sono approvate in via definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2009/10;
VISTE le graduatorie ad esaurimento pubblicate da questo ufficio con le quali sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, su disposizione del “commissario ad acta”, i ricorrenti inclusi nelle ordinanze di sospensione cautelare indicate dallo stesso;
VISTA la circolare ministeriale n. 73 del 10 giugno 2011 e il D.M. n. 74 del 10 agosto 2011 con i quali sono state date disposizioni sull’assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed amministrativo;
VISTI i posti accantonati per la scuola secondaria di I° e II° grado ( su posti comuni e posti di sostegno) per i docenti coperti da tutela del “commissario ad acta” ed inseriti “a pettine” a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento valide per l’anno scolastico 2010/2011 in posizione utile a stipulare contratto a tempo indeterminato con retrodatazione al 01/09/2010;
VISTA la nota riservata prot. n° 2637 del 06.04.2012 inviata dal MIUR-Direzione Generale per il personale scolastico riguardante il contenzioso seriale avverso il D.M. n° 42 del 08.04.2009;
VISTA a nota del 13 aprile 2012 della Direzione Regionale per il Veneto che invitava a verificare la riassunzione del procedimento giurisdizionale davanti al Giudice Ordinario, da parte dei docenti beneficiari dell’accantonamento dei posti;
VERIFICATO che la docente PEDALINO GIOVANNA, beneficiaria dell’ordinanza cautelare n° 3332 emessa dal TAR LAZIO il 14.07.2009, ha provveduto a riassumere il procedimento presso il giudice del lavoro di BELLUNO (numero ruolo 38/2012/LAV), con la richiesta della conferma degli effetti cautelari predisposta con l’ordinanza cit.;
ACQUISITA la sentenza n° 41 del Tribunale di Belluno emessa il 22.3.2013, con la quale il G.O. accerta il diritto della docente PEDALINO GIOVANNA alla retrodatazione giuridica dell’immissione in ruolo al 01.09.2010;
RITENUTO di dover procedere alla retrodatazione predetta in favore della docente PEDALINO GIOVANNA
DECRETA
Art. 1
La stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato della docente PEDALINO GIOVANNA , nata a Catania il 27 Luglio 1976 (c.f.PDLGNN76L64C351B) con retrodatazione giuridica al 01.09.2010 anziché al 01.09.2011 e decorrenza economica 01.09.2011 nella classe di concorso A043 per la scuola secondaria di primo grado.
Art. 2
Ai sensi dell’art.10, comma 4 del D.M. 44 del 12 Maggio 2011, avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionale ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE REGGENTE
Giorgio CORA’
Ultimo aggiornamento
3 Maggio 2013, 07:46