Congelamento posti ruolo personale educativo 2012-2013

Decreto...

Data:
2 Maggio 2013

Decreto…

MIUR.AOOUSPBL prot. 2808/C.1.b                                                                                                                                        Belluno, 2 maggio 2013

 

IL DIRIGENTE

 

 

VISTI i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 10371/C21 del 12.07.2012 e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno prot. 7413/C21 del 06.08.2012, con i quali si stabiliva la dotazione organica di diritto del personale educativo della regione Veneto per l’anno scolastico 2012/2013;

VISTO il ricorso iscritto al n. 1250/12 R.G. proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto dal sig. Audenzio Agnello, educatore supplente attualmente in servizio presso il convitto di Falcade, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti sopracitati;

VISTA l’istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 del d. lgs. n. 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo, d’ora in avanti, per brevità, c.p.a.) proposta contestualmente al ricorso, tendente ad ottenere la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati;

VISTO il decreto presidenziale reso inaudita altera parte dal TAR in data 20.08.2012 con il quale, in accoglimento della predetta istanza cautelare, si disponeva la sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti fino alla data della camera di consiglio, fissata per il giorno 11 settembre 2012;

VISTO il decreto n. prot. MIUR.AOOUSTPBL8026/C.10.a del 24.08.2012 con il quale questo Ufficio si conformava al predetto decreto presidenziale e disponeva la sospensione delle operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2012/2013 relativamente al personale educativo maschile e femminile della provincia di Belluno;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti, con il quale il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il richiamato decreto n. prot. MIUR.AOOUSTPBL8026/C.10.a  emesso da questo Ufficio il 24.08.2012;

 VISTA l’ordinanza collegiale in camera di consiglio n. 511 del 11.09.2012 con la quale il TAR ordinava a questo Ufficio di rideterminarsi motivatamente e chiaramente alla luce dei profili del ricorso e ordinava altresì il deposito della documentazione di cui alla parte motiva del provvedimento;

VISTA la nota prot. 8566/C.21.a del 12.09.2012 con la quale questo Ufficio determinava l’organico provinciale del personale dei convitti per l’anno scolastico 2012/2013 in adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto;

VISTA la nota prot. 8705/A.30.a del 18.09.2012 con la quale questo Ufficio, in ottemperanza alla citata ordinanza collegiale del 11.09.2012, provvedeva a trasmettere alla segreteria del TAR del Veneto la richiesta documentazione;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti, con contestuale domanda sospensiva, con il quale il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, la richiamata nota prot. 8566/C.21.a emessa da questo Ufficio il 12.09.2012;

VISTA l’istanza di esecuzione delle misure cautelari ex art. 59 c.p.a. con la quale il ricorrente, in data 02.10.2012, chiedeva l’esecuzione dell’ordinanza cautelare collegiale del 11.09.2012 supra richiamata;

VISTA l’ordinanza collegiale in camera di consiglio n. 1284 del 24.10.2012 con la quale il TAR del Veneto, in accoglimento dell’istanza di esecuzione delle misure cautelari sopra richiamata:

·        ordinava al MIUR di delegare un funzionario da esso scelto come commissario ad acta, col compito di determinare in sede istruttoria:

o      l’organico del personale educativo della provincia di Belluno, in relazione alle diverse Istituzioni convittuali presenti;

o      la sussistenza della scopertura della quota d’obbligo di cui all’art. 18, c. 2, della legge n. 68/1999;

·        ordinava il deposito di documentazione presso la Segreteria del TAR, con contestuale fissazione dell’udienza di merito della causa al 20.02.2013;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 17978 del 03 dicembre 2012 con la quale veniva incaricato la sig.ra Rosaria Solidoro, funzionario in servizio presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova, di svolgere la funzione di commissario ad acta in ottemperanza all’ordinanza del TAR Veneto n. 1284 del 24.10.2012;

VISTA l’istanza di esecuzione delle misure cautelari ex art. 59 c.p.a. con la quale il ricorrente, in data 17.12.2012, chiedeva l’esecuzione dell’ordinanza cautelare collegiale n. 1284 del 24.10.2012 supra richiamata;

VISTA la nota del sig. Audenzio Agnello del 05.03.2013 con la quale veniva richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e a questo Ufficio di immettere esso ricorrente, quale riservista, nei ruoli del personale educativo della provincia di Belluno;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. 2840 del 11.03.2013 con la quale si riscontrava la predetta nota;

VISTO il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. con il quale il ricorrente impugnava la relazione depositata dal commissario ad acta presso la segreteria del TAR il 20.02.2013;

VISTA l’istanza di rinvio dell’udienza pubblica di merito, già fissata per il 17.04.2013, avanzata da parte ricorrente in data 11.04.2013;

VISTO il ricorso per motivi aggiunti notificato il 16.04.2013 presso questo Ufficio con il quale il ricorrente impugnava la nota dell’USR del Veneto prot. 2840 del 11.03.2013;

VISTO che l’udienza pubblica è stata fissata per il merito al 14.11.2013, pertanto ad anno scolastico entrante  già intrapreso;

RITENUTO necessario ed opportuno continuare a conformarsi al disposto dei precedenti provvedimenti del TAR del Veneto e, quindi, disporre  il congelamento dei posti per il personale educativo maschile e femminile della provincia di Belluno per l’anno scolastico 2012/2013, in attesa della definizione del giudizio

 

D I S P O N E

 

Art. 1

Il congelamento dei posti del contingente MIUR da assegnare per le nomine a tempo indeterminato per il personale educativo maschile e femminile della provincia di Belluno per l’anno scolastico 2012/2013, in attesa della definizione del giudizio all’esito dell’udienza pubblica di merito davanti al TAR del Veneto fissata per il 14.11.2013.

Art. 2

Il congelamento dei posti di cui all’art. 1 avrà effetto anche per la mobilità professionale e la mobilità in entrata nella provincia di Belluno per l’a.s. 2013/2014.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo di questo Ufficio.

 

Il Dirigente Reggente

Giorgio Corà

 

 

–         Ai Dirigenti Scolastici

Della provincia

LORO SEDE

–         All’interessato C/O PEC: avvmariatraina@puntopec.it – STUDIO LEGALE “Avvocato Maria Traina”

–         Alle OO.SS. LORO SEDI nella provincia;

–         All’albo:

–         Al Sito

Ultimo aggiornamento

2 Maggio 2013, 11:24